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Cos'è la donazione e le tasse correlate, donazione immobiliare, che cosa vuol dire dinazione
La donazione è il contratto con il quale un soggetto (donante) arrichisce senza alcuna controprestazione un altro soggeto (donatario) trasferendogli un proprio diritto o assumendo un obbligo nei suoi confronti.
Costituiscono oggetto di donazione tutti i beni e i diritti che possono arricchire il patrimonio del donatario, come ad esempio, immobili, crediti, aziende, denaro, veicoli o opere d'arte. Possono donare solo coloro che possono disporre liberamente dei propri beni. Sono quindi esclusi i minori, gli inabilitati, gli interdetti e le persone soggette ad amministrazione di sostegno.
Un caso particolare di donazione è quella che ha per oggetto i beni immobili. La normativa, entrata in vigore il 1º luglio 2010, stabilisce che in caso di stipula di una donazione, il proprietario abbia l'obbligo di dichiarare nell'atto stesso che i dati e le planimetrie depositate in catasto sono conformi allo stato di fatto, ovvero alla localizzazione, destinazione d'uso e configurazione reale e attuale dell'immobile, pena nullità dello stesso.
Donazione immobile imposte da pagare:
Le imposte da pagare su una donazione immobiliare dipendono dal grado di parentela che intercorre tra donante e donatario.
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Se il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del donante, l'imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.500.000 euro
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Se il beneficiario è il fratello o la sorella del donante, l'imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 100.000 euro
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Se il beneficiario è un soggetto portatore di handicap (riconosciuto grave a sensi della legge 5.2.1992 n 104), l'imposta di donazione si applica solo alla parte della base imponibile che supera la franchigia riconosciuta di 1.500.000 euro
L'imposta si ottiene applicando alla base imponibile, decurtata dall'eventuale franchigia, le seguenti aliquote che variano anch'esse a seconda del rapporto di parentela tra donante e beneficiario.
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4% per i coniugi e i parenti in linea retta, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 1.000.000 di euro
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6%, per fratelli e sorelle, da calcolare sul valore eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro
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6% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per gli altri parenti fino al quarto grado, affini in linea retta, affini in linea collaterale fino al terzo grado
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8% da calcolare sul valore totale (cioè senza alcuna franchigia) per le altre persone
Imposta di registro ipotecaria e catastale donazione:
Sulle donazioni di un bene immobile o di un diritto reale immobiliare sono dovute, inoltre:
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L'imposta ipotecaria, nella misura del 2% del valore dell'immobile
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L'imposta catastale, nella misura dell'1% del valore dell'immobile
L’imposta è dovuta dai donatari per le donazioni e dai beneficiari per le altre liberalità tra vivi. Ai fini dell’imposta sono considerati parenti in linea retta anche i genitori e i figli naturali, i rispettivi ascendenti e discendenti in linea retta, gli adottanti e gli adottati.
Agevolazioni prima casa donazione
Per le donazioni di prima casa si applicano le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna. L'agevolazione prima casa a titolo di donazione non preclude la possibilità di chiedere nuovamente il regime di esenzione in caso di successivo, eventuale acquisto a titolo oneroso di altro immobile (soggetto ad imposta di registro).
L'agevolazione prima casa fruita per l'acquisto di immobili per donazione preclude ulteriore acquisti agevolati a titolo gratuito, salvo che tali acquisti abbiano per oggetto quote dello stesso immobile.
Base imponibile imposta donazione immobile:
La base imponibile delle imposte che gravano su una donazione si determina considerando
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Per la piena proprietà: il valore di mercato alla data dell'atto di donazione
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Per la proprietà gravata da diritti reali di godimento: la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata
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Per i diritti di usufrutto, uso e abitazione (vitalizio) il valore ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse e per il coefficiente, relativo all'età del titolare del diritto, come stabilito dalla legge